Tratto dal "Corriere Economia", pubblichiamo le domande più ricorrenti per chi deve scegliere se, e in che forma, destinare il proprio TFR al Fondo Pensione. Un aspetto importante sarà poi scegliere il fondo pensione e su questo potremo darvi tutto l'appoggio necessario nel selezionare, per voi, i migliori. (Per informazioni: info@espeira.com )
1 – Sarò obbligato a rinunciare alla liquidazione?
No, si potrà scegliere di mantenerla in azienda, dove si rivaluta con un tasso dell'I,5%, più il 75% dell'inflazione. Per decidere di conservare la cara vecchia liquidazione, però, bisogna comunicare espressamente questa scelta al proprio datore di lavoro entro il primo luglio, mutile farlo adesso.,Se in questo periodo il lavoratore non comunicherà nulla, il Tfr verrà automaticamente trasferito alla previdenza integrativa (si veda la domanda successiva). La liquidazione già accumulata conserva il regime attuale.
Esiste, però, anche una terza strada, quella della scelta consapevole. Sempre nei primi sei mesi del 2006 il dipendente potrà comunicare al datore di lavoro il fondo integrativo, diverso da quello di categoria, o il Piano pensionistico individuale al quale destinare il Tfr. L'adesione realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del Tfr non comporterà l'obbligo della contribuzione a carico dell'azienda (se prevista da un accordo) e dello stesso lavoratore. Perché scatti l'obbligo, il lavoratore dovrà iscriversi espressamente: in questo caso potrà destinare allo strumento prescelto il contributo dell'azienda, oltre ovviamente al proprio.
Per giovani e lavoratori di mezz'età, la strada della previdenza integrativa sarà in praticaobbligata: se da pensionati non vorranno avere un drastico ridimensionamento del proprio tenore di vita, dovranno dire addio alla liquidazione. L'esigenza della pensione integrativa, invece, è sicuramente meno forte per chi sta per ritirarsi dal lavoro e avrà la pensione pubblica calcolata intéramente con il metodo retributivo. L'opzione di mantenere la liquidazione potrà essere successivamente revocata, e in qualunque momento si potrà decidere di destinare il nuovo Tfr allo strumento prescelto.
La marcia indietro, invece, non è prevista nel caso in cui il Tfr confluisca nei fondi. L'addio alla liquidazione è definitivo. E dopo due anni ci si può trasferire ad altro prodotto portando con sé il contributo aziendale.
2 – Che cosa succederà ce non fornirò alcuna indicazione alla mia azienda?
Il periodo di silenzio-assenso scatterà il primo gennaio 2006. Se entro sei mesi (quindi entro il primo luglio del 2006) il dipendente non comunicherà al proprio datore di lavoro come intende impiegare la liquidazione, il Tfr sarà conferito al fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo che non sia intervenuta un'intesa diversa con le rappresentanze dei lavoratori. Ricordiamo che confluiranno alla previdenza integrativa solo le nuove quote del Trattamento di fine rapporto, un volume di risorse pari a circa 13 miliardi di euro.
Lo stock accumulato resta in azienda: in pratica, per queste somme non cambia nulla rispetto ; ad oggi. In sostanza la liquidazione andrà al fondo chiuso, oppure a quello aperto scelto in base ad un accordo fra azienda : e lavoratori. Se esistono più fondi (per esempio in Trentino Alto Adige, dove coesistono la cassa di previdenza integrativa regionale e quelle di categoria) i futuri accantonamenti del Tfr andranno a quello individuato fra azienda e i lavoratori. Se quest'accordo non esiste, la liquidazione finirà invece al fondo cui aderirà il maggior numero di dipendenti dell'azienda in cui si lavora.
Infine, negli altri casi residuali il Trattamento verrà conferito ad un fondo pensione costituito dall'Inps e sarà gestito con regole analoghe a quelle previste per gli altri.
Se (come avviene in molti casi), il fondo pensione prevede più linee d'investimento con diverso profilo di rischio, la liquidazione che viene dal silenzio-assenso sarà conferito a quella più prudenziale, a minor contenuto azionario.
3 – Verso già parte del TFR nel fondo di categoria. Che cosa cambia per me?
Se il lavoratore è stato assunto prima del 29 aprile 1993, nei sei mesi previsti per il silenzio-assenso (cioè entro il primo luglio 2006) dovrà comunicare al datore di lavoro se vuole continuare a versare soltanto la quota di Tfr prevista dal fondo, come avviene oggi, oppure l'intero accantonamento annuale . Anche per i vecchi iscritti vale il meccanismo del silenzio assenso. Se, quindi, non manifesteranno alcuna scelta, la quota di liquidazione che ora rimane in azienda verrà automaticamente trasferita al fondo cui risultano iscritti.
Se il lavoratore aderisce già a un fondo pensione ma è stato assunto dopo il29 aprile 1993, per lui non cambierà nulla: continuerà a versare alla cassa previdenziale l'intero Tfr, esattamente come avviene ora,
In attesa della spinta decisiva del Tfr, la previdenza complementare si sviluppa molto lentamente: nei primi tre mesi del 2005, gli iscritti ai fondi di nuova istituzione hanno raggiunto complessivamente 1.460.000 unità, con una crescita rispetto alla fine dell'anno scorso dell'1% nei chiusi o negoziali e dell'I,5% negli aperti.
Al 30 marzo 2005 i fondi di nuova istituzione potevano contare su un, patrimonio di 8,6 miliardi di euro con un incremento del 6,7% rispetto al 31 dicembre 2004.
I sottoscrittori di polizze individuali pensionistiche sono quasi 704 mila, con un incremento del 2,7% rispetto alla fine del 2004. Considerando anche gli iscritti ai vecchi fondi, gli aderenti alla previdenza complementare sono circa 2,8 milioni, il 12% degli occupati.
4 – Sono un dipendente pubblico: il silenzio-assenso varrà anche nel mio caso?
No, almeno non subito perché la materia deve essere ancora regolata. La riforma Maroni, approvata l'estate scorsa, prevede che anche i dipendenti pubblici possano utilizzare, a fini previdenziali, l'equivalente della liquidazione, ma per far partire la macchina sono necessari accordi specifici tra l'amministrazione pubblica e le organizzazioni sindacali. L'estensione non potrà che essere progressiva.
La stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici, compresi quelli degli enti locali, non è, quindi, interessata al meccanismo del silenzio assenso. Non dovrà manifestare alcuna scelta, né, in caso di silenzio, vedrà la liquidazione finire nei fondi pensione. La scadenza del primo luglio non riguarda la sfera del pubblico impiego.
Gli statali, comunque, possono aderire ai fondi pensione istituiti: l'unico già operativo è Espero, destinato ad oltre 1,2 milioni di lavoratori della scuola, che a gennaio ha cominciato la raccolta dei contributi. In questo caso il Tfr viene accreditato in maniera virtuale presso l'Inpdap, l'istituto di previdenza dei dipendenti pubblici, che lo rivaluterà secondo la media dei rendimenti di un paniere di fondi pensione, e alla cessazione del rapporto di lavoro lo trasferirà ad Espero. Tutta la previdenza integrativa dei dipendenti pubblici dovrebbe basarsi sull'accredito virtuale.
Non è infatti immaginabile che Stato, ministeri Comuni, Regioni, Province possano versare materialmente il Trattamento di fine rapporto dei loro dipendenti ai fondi. Si rischierebbe il dissesto della finanza pubblica.
5 – Rispetto alla rivalutazione del TFR i fondi pensione mi offriranno rendimenti garantiti?
Di regola no, ma bisogna distinguere. I vecchi fondi (preesistenti cioè al 15 novembre 1992) possono investire in polizze rivalutabili, che garantiscono un rendimento minimo annuo e il consolidamento dei risultati, un meccanismo adottato anche da alcuni Pip.
In queste ipotesi le garanzie finanziarie sono analoghe a quelle offerte dal Tfr. La possibilità di investire in prodotti assicurativi, spesso costosi, non è stata invece prevista, per il momento, per i nuovi fondi. Alcuni chiusi (come Cometa dei metalmeccanici) offrono anche linee d'investimento che garantiscono un rendimento minimo, ma solo alla scadenza di un determinato periodo, oppure nelle ipotesi di pensionamento, premorienza o invalidità permanente.
Simili garanzie sono offerte anche da alcuni fondi aperti.
In tutte le altre ipotesi (ad esempio quando si riscattala posizione per trasferirsi a un altro fondo) si può ricevere un ammontare inferiore, rispetto ai contributi pagati. Bisogna quindi scegliere con molta attenzione la linea d'investimento più adatta in base ad età e propensione al rischio. Da ormai due anni i fondi pensione battono il Tfr: nel 2004, per esempio, i chiusi o negoziali hanno reso il 4,5% e gli aperti il 4,3, contro il 2,5% del Tfr.
Nei diciassette mesi compresi fra il primo gennaio 2004 e il 31 maggio 2005, negoziali e aperti hanno registrato un rendimento medio netto dell'8% circa, più del doppio rispetto al 3,7% del Tfr. Se si guarda al quinquennio 2000-2004, invece, i fondi pensione escono sconfitti: i chiusi hanno reso il 9,2%, gli aperti hanno perso il 6,9% contro il 15,8% garantito dalla liquidazione.
6 – Potrò investire la mia liquidazione in fondi comuni o in borsa?
No la liquidazione potrà essere destinato solo a scopi previdenziali, cioè investita per accumulare un capitale e incassare una rendita vitalizia quando si smette di lavorare. Il Tfr, quindi, non potrà essere utilizzato a piacimento per investimenti esclusivamente di carattere finanziario.
La liquidazione dovrà essere destinata a uno degli strumenti previsti dalla normativa, i soli, tra l'altro, che danno diritto a ottenere gli incentivi fiscali: fondo pensione chiuso o negoziale (riservato ad ambiti omogenei di lavoratori, come i dipendenti di un'azienda o gli appartenenti ad una categoria professionale), aperto (promosso da compagnie di assicurazione, banche, Sim e Sgr) oppure polizza pensionistica individuale, offerte da un'impresa assicuratrice e definita anche Pip o Fip. I tre prodotti sono equivalenti e continueranno a essere soggetti al controllo della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), come avviene attualmente.
Dopo due anni di iscrizione sarà possibile richiedere il trasferimento del montante (il capitale su cui sarà calcolata la pensione integrativa) a un altro strumento previdenziale. Non saranno valide clausole o voci di costo che limitino questa libertà: le operazioni di trasferimento d'elle posizioni pensionisti-che saranno esenti da ogni onere fiscale.
La riforma Maroni ha introdotto un importante principio: la parità di tutti gli strumenti previdenziali e la possibilità per i lavoratori di scegliere liberamente su quale strumento puntare. Finora, invece, era in vigore una sorta di corsia preferenziale per i fondi pensione chiusi. Oltre alla possibilità d'investire il nuovo Tfr, se il dipendente ha diritto a un contributo del datore di lavoro, questo potrà confluire nella forma pensionistica prescelta dallo stesso lavoratore o quella nella quale intende trasferirsi.
7 – Ora posso chiedere un anticipo del TFR per comprare casa. Lo potrò fare anche dopo?
Già oggi questa possibilità è offerta dai fondi pensione, ma bisogna avere almeno otto anni di versamenti. L'accesso sarà più facile dal primo gennaio 2006, con l'entrata in vigore della nuova normativa in qualsiasi momento, quindi anche prima degli otto anni, si potrà avere sino al 75% del montante maturato per far fronte a spese sanitarie relative a situazioni gravissime che coinvolgono l'aderente, il coniuge o i figli. La necessità dovrà essere riconosciuta da strutture pubbliche.
Dopo otto anni d'iscrizione si potrà avere sino al 50% della somma accantonata (per il Tfr il limite attuale è del 70%, quindi c'è un leggero peggioramento) per l'acquisto, la ristrutturazione o il risanamento conservativo della prima casa, compresa quella dei figli. Ancora, dopo otto anni di iscrizione si potrà ottenere sino al 30% del montante per (ulteriori esigenze», che sinora non sono state meglio precisate.
Gli acconti saranno tassati alla fonte (cioè dal fondo pensione o, nel caso delle polizze pensionistiche individuali, dalla compagnia di assicurazione), in maniera diversa a seconda dei casi. L'anticipazione per • problemi di salute sarà soggetta allo stesso regime previsto per la pensione integrativa che si riceverà alla maturazione dei requisiti: si applicherà un'aliquota del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno d'iscrizione eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima del 6% (con 35 anni di partecipazione, si pagherà il 9%).
Nelle altre due ipotesi (casa o ulteriori esigenze), sull'anticipazione si applicherà l'aliquota minima dell'Ire: il 23%. Il lavoratore potrà integrare la posizione individuale dopo aver ricevuto un'anticipazione versando contributi annuali oltre il limite di 5.164,57 euro e su questa somma beneficerà di un credito d'imposta.
8 – Che cosa succederà in caso di perdita o di cambio del posto di lavoro?
Sarà possibile trasferirsi a un altro fondo pensione o polizza, secondo le regole generali, oppure riscattare il 50% della posizione maturata in caso di disoccupazione per un periodo compreso fra uno e quattro anni o in caso di ricorso da parte dell' azienda a procedure di mobilità o cassa integrazione.
Nell'ipotesi di disoccupazione per almeno quattro anni o d'invalidità permanente, si potrà invece riscattare l'intero montante accantonato. In questo caso si potrà richiedere al fondo che la pensione integrativa venga liquidata con cinque anni d'anticipo rispetto ai requisiti previsti per la previdenza obbligatoria.
A differenza di quanto avviene attualmente, non si potrà avere più posizioni aperte, vale a dire aderire contemporaneamente a più fondi: si potrà però suddividere i versamenti fra più linee d'investimento a diverso profilo di rischio, una possibilità che oggi non è consentita nei fondi di nuova istituzione. Si potrà, per esempio, destinare il Tfr alla linea meno rischiosa e gli altri contributi a gestioni più aggressive, magari riducendo ulteriormente l'esposizione man mano che l'età aumenta. Le modalità per l'operazione saranno disciplinate dalle singole casse previdenziali.
Se, l'iscritto al Fondo muore prima del pensionamento, la sua posizione individuale sarà riscattata dai beneficiari da lui designati; in alternativa (se il fondo pensione offrirà questa formula), gli stessi beneficiari potranno richiedere la liquidazione di una rendita vitalizia. In mancanza dei beneficiari, la posizione resta acquisita dalla forma di previdenza complementare.
9 – Al momento della pensione potrò incassare tutto il capitale accantonato?
Si potrà ritirare sotto forma di capitale sino al 50 per cento del montante accumulato, il resto sarà liquidato come rendita vitalizia. Dal conto delle somme liquidabili come capitale verranno sottratte le eventuali anticipazioni ricevute (come quelle per l'acquisto della prima casa o per far fronte a gravi spese sanitarie). Il decreto attuativo della riforma Maroni è più generoso, rispetto all'attuale legislazione, verso chi desidera incassare una somma in contanti un po' più consistente, riducendo di conseguenza l'importo della rendita periodica.
In base alle regole attualmente in vigore, infatti, si può ritirare sotto forma di capitale sino al 50% delle somme accantonate, ma con una penalizzazione fiscale se si supera un terzo del totale (in pratica scatta una duplicazione dell'imposizione tributaria).
Fermo restando il fatto la rendita vitalizia protegge più efficacemente rispetto all'allungamento della vita media, la maggiore generosità nei confronti del capitale è finalizzata a consentire una più ampia flessibilità nelle prestazioni che si possono ottenere dal fondo e rendere meno pesante la rinuncia al Tfr. La liquidazione, infatti, viene incassata in unica soluzione e molti lavoratori da sempre fanno conto su questa somma per le loro necessità: ad esempio l'acquisto di un appartamento al mare o per aiutare i figli a iniziare un'attività.
Il fatto di poter incassare solo un terzo del capitale è stato probabilmente uno dei motivi che finora hanno contribuito a frenare il tasso di adesione alla previdenza complementare. Con il tetto del 50%, probabilmente, verranno parzialmente superate alcune ritrosie.
Soprattutto se si considera che i lavoratori più anziani possono contare sempre sul polmone finanziario della vecchia liquidazione che rimane in azienda. Tra vecchio Tfr e 50% del montante accumulato con il fondo si potrà comunque contare su un discreto capitale finale.
10 – Quali vantaggi fiscali avrò se rinuncerò alla liquidazione?
Il decreto delegato approvato dal governo prevede qualche miglioramento dell'attua-,le disciplina sia sul fronte della deducibilità dei contributi versati sia, soprattutto, delle prestazioni che saranno liquidate, sotto forma di rendita o di capitale, all'atto del pensionamento. E' rimasta invariata, invece, l'aliquota annua dell'11% che grava sui rendimenti annuali, considerata da molti come eccessiva.
Dal 2006 i contributi saranno deducibili dal reddito soggetto all'Ire (l'ex Irpef) fino a un massimo di 5.164,57 euro. Attualmente, invece, si applica il più basso tra il limite in cifra fissa, 5.164,57 euro, e il 12% del reddito.
Un regime di favore è previsto per i lavoratori neoassunti che, presumibilmente, visti i bassi stipendi non avranno la possibilità di sfruttare in misura piena la deducibilità dei contributi. Potranno, infatti, recuperare il credito maturato verso il Fisco, in termine di minor deducibilità, nei primi cinque anni di versamenti. Nei venti successivi potranno scontare dal reddito contributi oltre il limite di 5.164,57 euro, sino alla differenza fra 25^822,85 euro (5,164,57 per cinque) e le somme effettivamente versate nei primi cinque anni, con un limite di 2.582,29 euro l'anno. In pratica, la soglia- di deducibilità potrà arrivare a 7.746,86 euro per periodo d'imposta.
Con le nuove regole sarà più favorevole la tassazione delle prestazioni, in rendita o in 9a-pitale (possibile sino al 50% del montante). E' imponibile solo la parte al netto delle somme già tassate: si eviterà, in pratica, la doppia imposizione che in certi casi avviene attualmente. Sulla somma soggetta a imposizione si pagherà un'aliquota fissa e definitiva del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno d'iscrizione eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è del 6%: in pratica, con 35 anni di partecipazione, si pagherà il 9%.