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La Direttiva Europea


La nuova Direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, stabilisce che i soggetti che possono esercitare tale attività di consulenza in materia di prodotti finanziari sono le persone fisiche e le persone giuridiche autorizzate (imprese di investimento).

Possiamo, così, individuare due macrocategorie di operatori:

  • soggetti che operano in totale assenza di conflitto di interesse:
    • possono essere sia persone fisiche (singoli professionisti o studi associati) che persone giuridiche (società di consulenza finanziaria)
    • non sono coinvolti nel processo di vendita di prodotti finanziari

  • soggetti che operano in presenza di conflitto di interesse:
    • possono essere sia banche che s.i.m.
    • possono avvalersi di agenti per promuovere il loro servizio di consulenza
    • sono coinvolti nel processo di vendita dei prodotti.

Quali cambiamenti comporta la direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di Consulenza Finanziaria Indipendente?

Con l’istituzionalizzazione della figura del Consulente Finanziario Indipendente e degli agenti di cui le banche e le s.i.m. potranno avvalersi, viene meno il rischio per gli investitori di non riconoscere l’interlocutore con cui verranno in contatto e che essi ritengono più adatto per i loro investimenti.

  • I soggetti che operano in assenza di conflitti di interesse saranno riconosciuti ed autorizzati dagli Stati membri in base ai requisiti vincolanti stabiliti dalla Direttiva: tale autorizzazione sarà valida per tutta la Comunità, consentendo l’erogazione della consulenza in tutti gli Stati membri (art. 6 comma 3).

  • Già in fase di discussione della Direttiva, la Commissione Europea ha individuato nella consulenza pura un rischio limitato per gli investitori dato che questi ultimi, avvalendosi dell’assistenza di un consulente fee-only, effettuano comunque gli investimenti tramite un intermediario autorizzato (banca e/o s.i.m.), senza che ci sia alcun passaggio di denaro tra cliente e consulente.

  • L’unico rischio per l’investitore può derivare dal mancato rispetto dell’obbligo, da parte del consulente, di agire con la dovuta diligenza. Al fine di prevenire ciò, la Direttiva ha previsto la sottoscrizione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale, disciplinata all’art. 67 comma 4 bis, che assicura una copertura di almeno un milione di Euro per ciascuna richiesta di indennizzo, e di 1,5 milioni di Euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo.

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